(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 88 del 28 maggio 2008) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 34 del 1999 1) L'articolo 1 della legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Titolari del diritto di iniziativa popolare). - 1. In attuazione dell'art. 18 dello Statuto, l'iniziativa popolare delle leggi e' esercitata: a) da almeno cinquemila elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Emilia-Romagna; b) da ciascun Consiglio provinciale; c) dai tanti Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, raggiungano una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.».