(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       88 del 28 maggio 2008)

                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 34 del 1999

   1) L'articolo 1 della legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
   «Art.  1  (Titolari  del  diritto di iniziativa popolare). - 1. In
attuazione  dell'art.  18  dello Statuto, l'iniziativa popolare delle
leggi e' esercitata:
    a) da almeno cinquemila elettori, iscritti nelle liste elettorali
dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;
    b) da ciascun Consiglio provinciale;
    c)   dai   tanti   Consigli   comunali   che,   singolarmente   o
complessivamente, raggiungano una popolazione di almeno cinquantamila
abitanti.».